Consiglio Nazionale Ingegneri
Approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri il 20 dicembre 2007 e dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Brindisi il 01 febbraio 2009
CODICE DEONTOLOGICO
1 - PRINCIPI GENERALI
1.1 - La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali
e dell’ordinamento comunitario.
La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse.
L’ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi
della collettività.
1.2 - Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a
rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.
1.3 - Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.
1.4 - L’ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni
di incompatibilità con il proprio stato giuridico, nè quando il proprio interesse o quello del committente
siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
L’ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per
i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l’adempimento degli impegni assunti.
1.5 - L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non
sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non
le possono svolgere.
L’ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati
e specificati i limiti di competenza professionale e di responabilità dei singoli membri del collegio o del
gruppo.
Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione.
1.6 - L’ingengere deve costantemente mogliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli
committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di
attuazione.
2 - SUI RAPPORTI CON L’ORDINE
2.1 - L’apparteneza dell’ingegnere all’Ordine professionele comporta per lo stesso il dovere di collaborare per il
Consiglio dell’Ordine.
Ogni ingegnere ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio dell’Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi
e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
2.2 - L’ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine se assunte nell’esercizio delle relative
competenze istituzionali.
3 - SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI
3.1 - Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza,
allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si
articola la professione.
3.2 - Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti
le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di
ingegnere.
3.3 - L’ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e, se ha motivate riserve sul comportamento
professionale di un collega, deve informare il Presidente dell’Ordine di apparteneza ed attenersi
alle disposizioni ricevute.
3.4 - L’ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che
il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell’incarico; dovrà inoltre informare per iscritto
i professionisti a cui subentra e, in situazioni controverse anche il Consiglio dell’Ordine.
3.5 - L’ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi
professionali, con l’esaltazione delle proprie qualità e denigrazioni delle altrui o fornendo vantaggi o assicuarazioni
esterne al rapporto professionale.
4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1 - Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere inprontato alla massima lealtà, chiarezza
e correttezza.
4.2 - L’ingegnere è tenuto al segreto professionale, non può quindi, senza esplicita autorizzazione del committente,
divulgare quanto sia venuto a conoscere nell’espletamento delle proprie prestazioni professionali.
4.3 - L’ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice,
i contenuti, compensi e termini degli incarichi professionali conferitigli.
4.4 - Nei rapporti con il committente, sia pubblico che privato, le prestazioni devono essere retribuite secondo le
norme vigenti. Resta fermo l’obbligo di rispettare i prncipi di cui all’art. 36 della Costituzione, nonchè di salvaguardare
il decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 c.c.
4.5 - L’ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente,
senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
4.6 - L’ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o
procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza
di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazioni di norme di etica.
5 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA’ E IL TERRITORIO
5.1 - Le prestazioni professionali dell’ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della
vita e della salute dell’uomo.
5.2 - L’ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi
affinchè gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
5.3 - Nella propria attività l’ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate
all’ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull’equilibrio ecologico e sulla
conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
5.4 - Nella propria attività l’ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo
spreco delle fonti energetiche.
6 - SULLA PUBBLICITA’
6.1 - Fermo restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoira è consentito svolgere pubblicità informatva
circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i critrei per la determinazione
degli onorari delle prestazioni e dei costi.
6.2 - Il Consiglio dell’Ordine vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio
pubblicitario.
6.3 - L’utilizzo distorto dello strumento pubblicitario e la violazione dei limiti e principi precisati nei precedenti
commi 1 e 2 e delle somme vigenti in materia, costituisce illecito disciplinare.
7 - SULLE FORME ASSOCIATIVE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
7.1 - I servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare, possono essere forniti agli utenti in forma associativa
o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti.
7.2 - Le prestazioni professionali devono assere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati,
il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.
8 - DISPOSIZIONI FINALI
8.1 - Il presente codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere
integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell’Ordine purchè elaborato non in contrasto con il presente
codice per una migliore tutela dell’esercizio professionale e per la conservazione del decoro e della categoria
nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.
8.2 - Il presente codice è depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministartivi interessati.
NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
PREMESSA
Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull’applicazione del codice deontologico.
Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo così che particolari
casi, non espressamente indicati, non debbano essere considerati esclusi.
Ogni violazione al codice deontologico comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per
le professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 N. 2537.
1 - SULLE INCOMPATIBILITA’
1-1 - Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:
- posizione giuridica in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista
che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa o tali comunque
da poter compromettere l’obiettività del giudizio;
- abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi
per sè e per gli altri;
- esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione
delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazioni
e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzzature, costruzioni e strutture per i quali riceva
l’incarico di omologazone, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
- fermo restando quanto disposto dall’art. 41/bis della legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale
o regionale in materia, l’ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolare, un piano di fabbricazione,
o altri strumenti urbanistici d’iniziativa pubblica nonchè il programma pluriennale d’attuazione, deve
astenersi, dal momento dell’incarico fino all’approvazione, dall’accettare da committenti privati incarichi
professionali di progettazione inerenti l’area oggetto dello strumento urbanistico.
Considerate le difficoltà burocratico - amministrative degli Enti pubblici e le inerzie che possono dilatare
il tempo intercorrente tra l’assunzione dell’incarico e l’approvazione definitiva degli strumenti urbanistici,
si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche
deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell’amministrazione
committente.
Tale morma è estesa anche a quei profesionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione
professionale continuativa in atto.
1.2 - Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:
- nelle partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale
ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell’ingegnere,
sempre che sia stata emessa formale diffida e che da questa sia stata comunicata agli iscritti preventivamente;
- nella sottomissione a richiesta del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti
vigenti.
1.3 - L’ingegnere nell’espletare l’incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa
identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi
di leggittimare il lavoro abusivo.
2 - SUI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI AUTO GOVERNO
2.1 - Gli impegni che il Consiglio dell’Ordine, la Federazione e/o la Consulta regionale e il Consiglio Nazionale
richiedono di norma ai loro iscritti sono i seguenti:
- comunicare tempestivamente al Consiglio le norme ricevute in rappresentanza o su segnalazione dello
stesso o di altri organismi;
- svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro
organismo nominale;
- prestare la propria opera in forma continuativa per l’intera durata del mandato, seguendo assiduamente
e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell Ordine con sollecitudine
tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come a leggi dello Sato, delle
quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento dell’incarico comunque ricevutoi;
- presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l’impegno assunto;
- controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.
3 - SUI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI AUTO GOVERNO
3.1 - I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.
3.2 - L’ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l’incarico
affidatogli, nonchè del prodotto della organizzazione stessa; l’ingegnere copre la responsabilità dei
collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
3.3 - L’illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:
- critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- offerta delle proprie prestazioni attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per
autonoma iniziativa;
- operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
- attribuzione a sè della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l’effettivo
rapporto dei collaboratori;
- utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali
direttamente o per interposta persona;
- partecipazione come consulente presso anti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi
che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è
stata oggetto del concorso;
- abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la
dignità della professione.
4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1 - L’ingegnere non può, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affare
e quelli tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell’espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non può
usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonchè il risultato di esami, prove e ricerche
effettuate per svolgere l’incarico ricevuto.
4.2 - L’ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano
valide motivazioni ideali ed umanitarie.
4.3 - Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto
o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per
situazioni professionali gravose, si vengano a trovare in difficoltà.
5 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA’ E IL TERRITORIO
5.1 - Costituisce infrazione disciplinare l’evasione fiscale nel campo professionale purché definitivamente
accertata. |